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La scheda di adesione, una volta compilata, va consegnata ad un nostro delegato o inviata a mezzo posta elettronica

Si ricorda che la quota di iscrizione, pari ad euro €11 per dodici mensilità comprensiva di copertura assicurativa (la più bassa nella sanità!) viene trattenuta direttamente in busta paga.

Sullo stesso modulo di iscrizione e’ possibile dare contestuale disdetta ad altro sindacato.

Modulo Dipendenti pubblici:

Modulo Liberi professionisti:

Rese permanenti le nuove regole sul Congedo Parentale Facoltativo.

Rese permanenti le nuove regole sul Congedo Parentale Facoltativo.

Le nuove regole sulla maternità introdotte dal D.Lvo 80/2015 valide fino al 31 dicembre 2015 ed in particolare sul congedo parentale vengono rese permanenti ed estese agli anni successivi al 31.12.2015 dall’art. 43, comma 2, del decreto legislativo 148/2015.

  • CONGEDO RETRIBUITO AL 30% FINO A 6 ANNI DEL BAMBINO. Si prevede che sino al sesto anno di età del bambino (invece del terzo previsto fino ad oggi), le lavoratrici ed i lavoratori abbiano diritto di fruirne con l’indennità pari al 30% della retribuzione.
  • CONGEDO NON RETRIBUITO FINO A 12 ANNI DEL BAMBINO. Si estende dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino l’arco temporale di fruibilità del congedo parentale non retribuito (la cui durata resta comunque invariata a 6 mesi, che sale a 10, estendibili a 11 mesi nella coppia).
  • POSSIBILITA’ PART-TIME AL 50%. In assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anziché giornaliera), “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente precedente” all’inizio del congedo parentale. In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi.
  • MATERNITA’ OBBLIGATORIA ANCHE OLTRE 5 MESI SE PARTO PREMATURO. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Questo va incontro soprattutto ai casi di parti molto prematuri.

Queste novità valgono anche nei casi di adozione e affidamento.

Per le modalità di fruizione si consiglia di contattare gli uffici personali delle vostre aziende.

congedi parentali 16 [218 Kb]